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Didascalia uno. Come cambierà il Senato

Oggi passiamo alla fase didascalica. Entriamo nel merito della riforma costituzionale per ciò che riguarda il Senato della Repubblica. L’Avanti offre così a tutti l’opportunità di entrare nel merito delle modifiche costituzionali e di farsi un’idea un po’ più precisa di un argomento che finora è stato troppo caratterizzato da osservazioni puramente politiche e non di merito.

Il nuovo Senato passerà da 315 membri a 100, dei quali 5 nominati dal presidente della Repubblica e che, contrariamente ai senatori a vita, che spariranno, resteranno in vigore solo sette anni. I 95 rimanenti saranno espressione delle regioni in numero di 74 e dei sindaci delle grandi città in numero di 21. Per ció che concerne i senatori di nomina presidenziale va tenuto presente che resteranno in carica i 4 attuali e i due di diritto, quindi il presidente attuale ne potrà nominare uno soltanto.

I nuovi senatori saranno eletti in coincidenza con le elezioni regionali e non attraverso un’unica tornata. Verranno eletti mano a mano che si svolgeranno le elezioni regionali. A stabilire come sarà una legge ad hoc che dovrà uniformarsi a un principio già stabilito e cioè che l’elezione dovrà avvenire “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri”. Dovrebbero dunque essere i cittadini a scegliere chi tra i consiglieri sarà anche eletto senatore.

I senatori-consiglieri o sindaci avranno un doppio ruolo, ma non una doppia indennità. Verrà tuttavia riconosciuta loro quella immunità parlamentare riconosciuta ai deputati
Cioė senza autorizzazione a procedere potranno essere inquisiti, ma non perquisiti, intercettati e arrestati. Tali prerogative varranno solo per le attività ricoperte nel ruolo di senatori e non in quelle di consiglieri e sindaci.

Il nuovo Senato continuerà ad esercitare le sue competenze su 22 materie (in particolare sulle riforme costituzionali, sui referendum popolari, sulla partecipazione all’Unione europea e su tutte quelle che coinvolgono direttamente gli enti locali). Potrà altresī fornire proposte di modifica a qualsiasi legge se la richiesta avverrà entro 30 giorni e solo 15 giorni se si tratta di leggi di bilancio. La Camera ha il potere di bocciare la richiesta a maggioranza assoluta.

Solo la Camera esprimerà il voto di fiducia al governo. Dunque viene tolto al Senato qualsiasi potere di condizionamento politico del governo (questo avviene in ogni sistema bicamerale e solo in Italia ne esiste uno con identici poteri attribuiti alle due Camere).

Dei 15 giudici della Corte costituzionale tre saranno eletti dalla Camera e due dal Senato. Il presidente della Repubblica che oggi viene eletto dall’assemblea dei grandi elettori (i deputati, i senatori e 58 rappresentanti delle regioni) coi i due terzi nelle prime tre votazioni e con la maggioranza assoluta a partire dalla quarta, verrà eletto dai 630 deputati e dai cento senatori, ma con i due terzi nei primi quattro scrutini, dal quinto con i tre quinti e dal nono con la maggioranza assoluta. Questo per impedire che la lista che ottiene il premio di maggioranza possa eleggersi anche il presidente della Repubblica senza il dialogo e il confronto con le minoranze.

Oggi la seconda carica dello Stato è il presidente del Senato, dopo l’approvazione della riforma diverrà invece il presidente della Camera. Al presidente del Senato resterà il compito della convocazione dei due rami del Parlamento in seduta comune