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Didascalia uno. Come cambierà il Senato

25 Maggio 2016 1.013 views No CommentStampa questo articolo Stampa questo articolo

Oggi passiamo alla fase didascalica. Entriamo nel merito della riforma costituzionale per ciò che riguarda il Senato della Repubblica. L’Avanti offre così a tutti l’opportunità di entrare nel merito delle modifiche costituzionali e di farsi un’idea un po’ più precisa di un argomento che finora è stato troppo caratterizzato da osservazioni puramente politiche e non di merito.

Il nuovo Senato passerà da 315 membri a 100, dei quali 5 nominati dal presidente della Repubblica e che, contrariamente ai senatori a vita, che spariranno, resteranno in vigore solo sette anni. I 95 rimanenti saranno espressione delle regioni in numero di 74 e dei sindaci delle grandi città in numero di 21. Per ció che concerne i senatori di nomina presidenziale va tenuto presente che resteranno in carica i 4 attuali e i due di diritto, quindi il presidente attuale ne potrà nominare uno soltanto.

I nuovi senatori saranno eletti in coincidenza con le elezioni regionali e non attraverso un’unica tornata. Verranno eletti mano a mano che si svolgeranno le elezioni regionali. A stabilire come sarà una legge ad hoc che dovrà uniformarsi a un principio già stabilito e cioè che l’elezione dovrà avvenire “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri”. Dovrebbero dunque essere i cittadini a scegliere chi tra i consiglieri sarà anche eletto senatore.

I senatori-consiglieri o sindaci avranno un doppio ruolo, ma non una doppia indennità. Verrà tuttavia riconosciuta loro quella immunità parlamentare riconosciuta ai deputati
Cioė senza autorizzazione a procedere potranno essere inquisiti, ma non perquisiti, intercettati e arrestati. Tali prerogative varranno solo per le attività ricoperte nel ruolo di senatori e non in quelle di consiglieri e sindaci.

Il nuovo Senato continuerà ad esercitare le sue competenze su 22 materie (in particolare sulle riforme costituzionali, sui referendum popolari, sulla partecipazione all’Unione europea e su tutte quelle che coinvolgono direttamente gli enti locali). Potrà altresī fornire proposte di modifica a qualsiasi legge se la richiesta avverrà entro 30 giorni e solo 15 giorni se si tratta di leggi di bilancio. La Camera ha il potere di bocciare la richiesta a maggioranza assoluta.

Solo la Camera esprimerà il voto di fiducia al governo. Dunque viene tolto al Senato qualsiasi potere di condizionamento politico del governo (questo avviene in ogni sistema bicamerale e solo in Italia ne esiste uno con identici poteri attribuiti alle due Camere).

Dei 15 giudici della Corte costituzionale tre saranno eletti dalla Camera e due dal Senato. Il presidente della Repubblica che oggi viene eletto dall’assemblea dei grandi elettori (i deputati, i senatori e 58 rappresentanti delle regioni) coi i due terzi nelle prime tre votazioni e con la maggioranza assoluta a partire dalla quarta, verrà eletto dai 630 deputati e dai cento senatori, ma con i due terzi nei primi quattro scrutini, dal quinto con i tre quinti e dal nono con la maggioranza assoluta. Questo per impedire che la lista che ottiene il premio di maggioranza possa eleggersi anche il presidente della Repubblica senza il dialogo e il confronto con le minoranze.

Oggi la seconda carica dello Stato è il presidente del Senato, dopo l’approvazione della riforma diverrà invece il presidente della Camera. Al presidente del Senato resterà il compito della convocazione dei due rami del Parlamento in seduta comune

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