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Se Zagrebelsky non capisce…

Se l’esimio professore, sempre contrario a riforme costituzionali, ha voluto usare un paradosso ci sta. Visto che non capisce la riforma non può insegnare, dunque si dovrà dimettere. Non lo farà di certo. Ma non capisco cosa il professore non capisca. Si può dissentire dalla riforma, e alcune sue parti non piacciono neanche a me, si può, come noi abbiamo sempre fatto, contestarne l’origine che noi avremmo affidato a un’Assemblea costituente. Si può, come chi scrive va sostenendo, non condividere il modo col quale Renzi l’illustra, convinto che al populismo si debba rispondere col populismo, cioè con l’esaltazione di presunti tagli dei costi della politica. 

Quello che Zagrebelsky, e lo stesso Travaglio, fingono di non capire è il nuovo articolo 70, quello che regola i rapporti tra Camera e Senato. Prima era di una sola riga, perchè le due Camere avevano identici poteri. Distinguendoli è stato necessario scrivere un articolo più lungo e articolato. Ma per nulla illeggibile, oscuro, contraddittorio. Oddio, il professore non può essersi reso conto solo in questa circostanza del modo, condito di riferimeti ad articoli e commi precedenti, col quale una legge italiana è scritta. Se riuscissimo a scrivere i testi togliendo loro un carico eccessivo di burocratese sarebbe certo meglio. Ma vediamo di sintetizzare questo articolo così intricato. La Camera e il Senato legiferano insieme solo in caso di leggi di riforma costituzionale, per i referendum, le leggi che riguardano comuni e città metropolitane, quelle che riguardano la partecipazione italiana all’Unione, per le questioni di incompatibilità dei senatori. In tutti gli altri casi legifera solo la Camera. Un terzo di senatori può però richiedere entro dieci giorni dalla sua approvazione che una legge passi anche dal Senato, che entro trenta giorni può approvare modifiche. La Camera può respingerle a maggioranza dei suoi componenti nei dieci giorni successivi.

Dove sta la difficoltà a capire? Si può non essere d’accordo con questo procedimento, giudicarlo eccessivamente dispersivo. Ma certo esso assicura che in poco più di cinquanta giorni una legge venga promulgata. Ci possono essere conflitti di competenza da dirimere? E’ possibile e difficilmente verranno risolti attraverso i regolamenti delle due istituzioni. Ma che l’articolo non dia orientamenti chiari questo non è vero. Dispiace questa continua manomissione dei testi approvati. Questa loro presunta ambiguità proporzionata alla lunghezza del testo. La democrazia è sempre complessa, necessita di norme plurime con le quali organizzarla. Più semplice normare l’identica funzione di due camere, con un articolo 70 che recitava: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Il problema da porsi non è il numero di parole in cui si fissa una norma, ma se la norma è giusta.