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Terza e ultima puntata. Come cambia il Titolo V della Costituzione

28 Maggio 2016 652 views No CommentStampa questo articolo Stampa questo articolo

Dopo avere descritto i cambiamenti introdotti dalla riforma costituzionale sulla materia del bicameralismo, ora entriamo nel merito dell’altra materia modificata e cioè di quel titolo V della Costituzione che era stato sostanzialmente cambiato dalla maggioranza ulivista, cambiamento che aveva generato non poche confusioni e conflitti delle competenze statali e regionali. La riforma elimina quelle competenze concorrenti introdotte dalla riforma ulivista e attribuisce nuovi poteri allo stato centrale.

Lo stato avrà potere in materia di coordinamento della finanza pubblica, di politiche attive sul lavoro, di infrastrutture, di politica energetica, di ambiente, tutte competenze che la vecchia riforma del Titolo V aveva introdotto come concorrenti e oggetto di intese alla conferenza stato-regioni. Su queste materie sarà invece lo stato centrale a poter decidere. In talune circostanze, per tutelare l’unità giuridica, economica o l’interesse nazionale lo stato centrale potrà avocare a sé (clausola di supremazia) anche altre materie. Vengono poi introdotti finalmente parametri di costo, vedasi l’emergenza sanitaria in proposito, cui devono attenersi comuni, città metropolitane e regioni, esclusioni dall’esercizio pubblico di amministratori in realtà locali in grave dissesto finanziario, limiti agli emolumenti degli amministratori regionali che non possono essere superiori a quelli percepiti dai sindaci delle città capoluogo di regione.

La scomparsa delle province dalla Costituzione recepisce la riforma già approvata dal Parlamento (per la verità essa riguarda per ora solo i Consigli provinciali), vengono introdotte norme per la parità di accesso di entrambi i sessi alle cariche pubbliche. Due ulteriori novità: viene abolito il Cnel (il consiglio per l’economia ormai privo di significati e di efficacia) e viene modificato con l’introduzione del referendum propositivo e di indirizzo il sistema referendario italiano. Inoltre per presentare una legge di iniziativa popolare serviranno 150mila firme, per ottenere la validità di un referendum, qualora le firme raccolte arrivino a 800mila e non alle 500mila richieste anche precedentemente, servirà solo la metà più uno dei votanti alle elezioni politiche. Con questo termina la semplice spiegazione dei temi oggetto di referendum confermativo. Poi svilupperemo tutte le successive considerazioni politiche.

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